Art. 4.
(Modalità delle promozioni).

      1. Le promozioni di cui all'articolo 2 sono concesse, di diritto e con decreto del Ministro della difesa, a domanda dell'interessato, corredata di autocertificazione sull'esistenza dei requisiti previsti dagli articoli 2 e 3, da presentare entro i dodici mesi successivi al giorno in cui è avvenuto il collocamento nella riserva, nell'ausiliaria o nella posizione di congedo assoluto.
      2. Gli ufficiali ed i sottufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2 possono presentare la domanda di cui al comma 1 del presente articolo entro dodici mesi dalla medesima data di entrata in vigore.
      3. La promozione onorifica di cui all'articolo 2 non modifica il trattamento di quiescenza e previdenziale in godimento del soggetto beneficiario. La promozione non produce, altresì, effetti ad alcun altro fine economico-retributivo.
      4. Gli ufficiali, i sottufficiali ed i graduati di truppa ai quali è concessa la promozione ai sensi dell'articolo 2 non possono essere richiamati in servizio se non per gravi esigenze di mobilitazione; in tale caso gli ufficiali, i sottufficiali e i graduati di truppa richiamati in servizio assumono il grado precedentemente rivestito o il grado onorifico immediatamente superiore qualora conseguito da oltre quattro anni.